Art. 14.

      1. Il CRIE può avvalersi della partecipazione di esperti e di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato, di enti pubblici e di associazioni aventi specifico interesse nelle questioni da trattare.
      2. Il CRIE può altresì avvalersi della collaborazione di professionisti esperti nelle materie di sua competenza opportunamente retribuiti per le loro prestazioni.